La Fondazione

Lo Statuto

Articolo 1

La Fondazione “Felice Gianani ETS” è costituita al fine di onorare la memoria di Felice Gianani, Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana dal 1980 al 1992, attraverso il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale è la formazione post-universitaria, in particolare mediante la concessione di una o più borse di studio annuali a cittadini dell’Unione Europea laureati che desiderino perfezionare gli studi intrapresi in materia di relazioni internazionali con particolare riferimento all’economia e al diritto dei mercati finanziari nazionali e internazionali.

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Roma Piazza del Gesù, 49, presso l’Associazione Bancaria Italiana, ed ha durata illimitata.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione di euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantaseivirgolazero zero);

b) dalle riserve accantonate per qualsiasi finalità;

c) da alcuni altri beni che eventualmente pervengano alla Fondazione per testamento o liberalità, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici o privati.

La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e di conservazione del valore del patrimonio stesso, destinando i proventi della gestione al conseguimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5

Sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che ricopre anche la carica di Presidente della Fondazione, i Vice Presidenti dell’Associazione Bancaria Italiana, il più anziano dei quali ricopre anche la carica di Vice Presidente della Fondazione, ed il Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana, che cura la redazione del verbale delle riunioni.

Altri due Consiglieri sono nominati: uno dal Comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana ed il secondo su designazione della famiglia Gianani, in rappresentanza della stessa. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana può delegare l’incarico ad un Vice Presidente o ad altro membro del Comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana.

I Consiglieri non di diritto scaduti rimangono nell’ufficio fino a che non entrino in carica i successori. Qualora un Consigliere non di diritto venga a mancare per morte, dimissioni o altra causa, non si dà luogo a cooptazione, rimettendo la decisione di procedere all’eventuale reintegrazione, rispettivamente, al Comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana o alla famiglia Gianani. I componenti nominati in surrogazione dei Consiglieri non di diritto venuti a mancare restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione per il miglior perseguimento degli scopi istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente il compimento di atti di ordinaria amministrazione determinandone i limiti.

E’ di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non delegabile, la nomina anno per anno, dei componenti della Commissione giudicatrice per il conferimento della o delle borse di studio intitolata al nome di Felice Gianani.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte all’anno.

Il Presidente può decidere, facendone specifica menzione nell’avviso di comunicazione, di tenere la riunione a distanza, cioè prevedendo la presenza da remoto di tutti i partecipanti attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazione o di videocomunicazione. Fatta salva tale modalità, i singoli Consiglieri possono decidere di volta in volta di fare ricorso ai richiamati sistemi per partecipare ad una riunione, previa comunicazione di tale loro intenzione al più tardi cinque giorni prima della data fissata.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche a mezzo di posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare; l’indicazione del luogo non è prevista nel caso di riunione integralmente a distanza.

Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza di voti dei componenti presenti o rappresentati; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 8

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di impulso e di coordinamento dell’attività dell’Ente, vigilando sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il Consigliere anziano. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce alla prima successiva riunione.

Articolo 9

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti, individuati nei Revisori effettivi dell’Associazione Bancaria Italiana.

Assume la presidenza del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente dell’analogo Organo dell’Associazione Bancaria Italiana.

I Revisori dei conti vigilano sulla gestione amministrativa della Fondazione e sull’applicazione delle norme statutarie. A tal fine hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono accedere, anche singolarmente, alla contabilità della Fondazione esaminando i relativi documenti.

Articolo 10

Le funzioni del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti sono gratuite.

La Fondazione non può avere proprio personale. I servizi di segreteria, di contabilità e di cassa sono espletati dall’Associazione Bancaria Italiana, che indica un segretario incaricato del relativo coordinamento.

Articolo 11

L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Il rendiconto economico, predisposto dal Presidente, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di norma entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 12

In caso di scioglimento o comunque di cessazione della Fondazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio residuo il quale sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore il tutto nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del codice del Terzo settore.